Varie
Are you already subscribed?
Login to check
whether this content is already included on your personal or institutional subscription.
Abstract
Il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall'art. 841 c.c. la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall'art. 1064, comma 2, c.c., nel senso di garantire a quest'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi. Ne consegue che, con riguardo a domanda proposta da un parroco, quale rappresentante legale di una determinata comunità di fedeli, al fine di ottenere la rimozione di opere di recinzione apposte su di una strada, sulla quale la chiesa, appartenente alla parrocchia, ha diritto di passaggio, il giudice, nel valutare in quale misura le modalità di chiusura del fondo finiscano per compromettere tale diritto, deve considerare come lo stesso passaggio sia funzionale all'esercizio della fondamentale ed inviolabile libertà religiosa dei frequentatori del luogo di culto, che il parroco è legittimato a far valere in giudizio.
Keywords
- Edifici Culto
- Varie
- Servitù
- Criteri
- Legittimazione Attiva
- Sussistenza
- Esigenze Frequentatori Luogo di Culto
- Libertà Religiosa
- Rilevanza