IRPEF

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Abstract

Le esenzioni IRPEF per le pensioni, previste dall'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, norma a carattere agevolativo e, come tale, da interpretarsi restrittivamente, possono trovare applicazione solo se si tratti dell'erogazione di trattamento pensionistico effettuata direttamente dalla Santa Sede, o degli enti da essa direttamente gestiti o dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica. Pertanto, laddove il trattamento pensionistico del personale dell'ospedale del «Bambin Gesù» - con il quale la Santa Sede svolge l'assistenza ospedaliera che, non in diretto collegamento funzionale con i suoi scopi istituzionali, viene esercita nell'ambito dell'ordinamento italiano, con le regole da esso fissate per il servizio sanitario e con sottoposizione, anche per il rapporto con il personale, alla giurisdizione italiana - venga erogato dall'INPS, la suddetta norma non può trovare applicazione; è, altresì, manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 36 Cost., quanto all'asserita irragionevole discriminazione tra pensionati, a carico del Fondo Vaticano ovvero a carico dell'INPS, configurandosi un trattamento rimesso alla libera opzione del lavoratore.

Keywords

  • Imposte e Tasse
  • Esenzioni IRPEF Pensioni
  • Interpretazione Restrittiva
  • Necessità
  • Ex Dipendenti Ospedale "Bambin Gesù"
  • Applicabilità
  • Esclusione
  • Manifesta Infondatezza

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