Discriminazioni per motivi religiosi

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Abstract

Nell'impiego privato (nella specie, una scuola materna privata) non può essere invocato il principio di laicità per sottrarre al lavoratore la protezione accordatagli dal Code du Travail. Le restrizioni alla libertà religiosa possono giustificarsi solo se indispensabili per la natura delle mansioni da svolgere e per un'esigenza professionale essenziale all'obiettivo da raggiungere. Nel caso in cui il Regolamento interno del datore di lavoro faccia divieto di indossare capi di abbigliamento religiosi, tale regola risulta illegittima se non giustificata dall'attività esercitata dal lavoratore. Pertanto il licenziamento dell'insegnante di scuola privata che indossa il velo islamico è nullo, in quanto disposto per un motivo discriminatorio.

Keywords

  • Lavoro e Fattore Religioso
  • Discriminazioni per Motivi Religiosi
  • Divieto Velo Islamico
  • Illegittimità
  • Licenziamento Discriminatorio
  • Sussistenza

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