Festività e riposi
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Abstract
L'art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54 - il quale ha disposto, al primo comma, che cessano di essere considerati festivi agli effetti civili i giorni delle cinque festività religiose ivi indicate e, al secondo comma, che cessano di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre - ha un'efficacia abrogativa generale, nel senso della pura e semplice soppressione di dette festività, comprese quelle civili sopra indicate, essendo in contrario irrilevante che di queste la stessa norma abbia conservato (ma, rispettivamente, alla prima domenica di giugno e di novembre) la celebrazione. Pertanto, essendo tutti i giorni succitati divenuti lavorativi, deve escludersi la possibilità di richiamare la normativa dettata dalla leggi n. 260 del 1949 e n. 90 del 1954, e la loro disciplina economico-normativa è riservata alla contrattazione collettiva di settore.
Keywords
- Lavoro e Fattore Religioso
- Festività e Riposi
- Festività Religiose
- Soppressione
- Disciplina Economico-Normativa
- Contrattazione Collettiva
- Applicabilità