Cappellani
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Abstract
Tra i diritti del detenuto costituzionalmente garantiti deve essere compreso il diritto alla libertà di culto che si estrinseca nel diritto ad essere assistito da un ministro di culto. Pertanto, l'eventuale esclusione dal novero dei ministri di culto abilitati all'ingresso nelle strutture penitenziarie dei maestri buddisti Zen non può essere disposta dal Magistrato di sorveglianza come mera ratifica e comunicazione di un provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria, ma deve essere disposta in ossequio alla procedura prevista dall'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, trattandosi di una decisione effettivamente lesiva di una posizione giuridica «tutelabile» del detenuto.
Keywords
- Ministri di Culto
- Cappellani
- Assistenza Religiosa Buddista negli Istituti di Prevenzione e Pena
- Illegittimità
- Diritto del Detenuto all'Assistenza Religiosa
- Sussistenza