Attività venatoria

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Abstract

Non è discriminatoria, nei confronti dei proprietari di fondi di piccole dimensioni, la norma che consente loro di opporsi alla inclusione delle loro proprietà tra le aree ove l'attività venatoria è consentita anche a terzi, solo in presenza di motivazioni etiche. Non viola il combinato disposto di cui all'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n.1 il rifiuto della richiesta del piccolo proprietario terriero che, pur essendo in possesso di regolare licenza di caccia convalidata per la stagione in corso, chiede la proibizione dell'attività venatoria di terzi sul proprio fondo, argomentandola sul proprio asserito convincimento etico della salvaguardia e della tutela degli animali selvatici.

Keywords

  • Obiezioni di Coscienza
  • Attività venatoria
  • Francia
  • Discriminazione
  • Insussistenza
  • Opposizione per Motivi Etici
  • Rifiuto Autorità Nazionali
  • Legittimità

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