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Abstract
Non violano il diritto alla libertà di coscienza e il diritto alla libera manifestazione delle proprie opinioni gli artt. 34-1, 74 e 165 del codice civile francese e l'art. 2122-18 del codice generale degli enti locali francese, che fissano le funzioni dell'ufficiale di stato civile, le condizioni di celebrazione del matrimonio e le competenze del sindaco e degli assessori in materia, senza prevedere la possibilità di invocare l'obiezione di coscienza per opporsi alla celebrazione di un matrimonio fra persone dello stesso sesso. Il Sindaco è un funzionario pubblico che agisce per conto dello Stato per l'adempimento di una missione di servizio pubblico che consiste nell'assicurare il rispetto e l'applicazione della legge sullo stato civile. Il principio di neutralità del servizio pubblico preclude al sindaco di astenersi, per ragioni filosofiche o religiose, dal compiere un atto che gli viene richiesto dalla legge. Il compito dell'ufficiale di stato civile si sostanzia nel raccogliere il consenso liberamente e pubblicamente espresso da ciascuno dei nubendi, pertanto risulta a tal fine irrilevante il carattere omosessuale o eterosessuale del matrimonio. Non può infine sostenersi che le norme che disciplinano il matrimonio in senso gender-neutral influiscano sul diritto degli ufficiali di stato civile di libera manifestazione delle proprie opinioni.
Keywords
- Obiezioni di Coscienza
- Francia
- Libertà di Coscienza
- Libertà di Opinione
- Matrimoni tra Persone Stesso Sesso
- Legittimità
- Esclusione