Enti della chiesa cattolica (in genere)

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Abstract

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia nella parte in cui esclude che l'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino subentri all'Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, sia nella parte in cui, con riguardo alle stesse obbligazioni, non attribuisca efficacia nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera ai decreti di ingiunzione e alle sentenze emanati o divenuti esecutivi e sancisce che la Fondazione subentri nelle azioni esecutive. Infatti, successivamente alla divisione dell'originario Ente Ordine Mauriziano in due distinti soggetti, l'uno indirizzato alla amministrazione delle passate passività finanziarie (FOM), l'altro finalizzato alla continuazione dell'attività ospedaliera (ASOM), l'art. 2, comma 3, del d.l. n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 n. 4 del 2005, n. 4, ha, univocamente, limitato la responsabilità della Fondazione alle obbligazioni sorte anteriormente al 23 novembre 2004, escludendo così che sui beni della Fondazione potessero incidere anche i debiti contratti successivamente, e fino alla incerta data di costituzione dell'ASOM, poiché ciò avrebbe messo a rischio l'equilibrio realizzato. Siffatto quadro normativo, di fonte statale, è stato in vigore nel periodo di tempo antecedente alla Costituzione dell'ASOM, poiché su di esso hanno riposto affidamento i creditori, e, allo stesso tempo, si sono fondati i giudici nel dirimere controversie aventi ad oggetto le obbligazioni allora sorte. Solo con l'art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, e quindi a circa due anni di distanza, il legislatore statale, che è il solo competente a regolare la Fondazione e a precisarne il grado di responsabilità patrimoniale (sentenza n. 173 del 2006), ha modificato la regola, e per di più ha bloccato nei confronti dell'ASOM provvedimenti giurisdizionali già formatisi sulla base di essa. Tale intervento del legislatore statale ha determinato un cambiamento del soggetto passivo delle obbligazioni che oltrepassa la soglia di compatibilità costituzionale in materia perché viene individuato un Ente che risponde entro i limiti di un patrimonio assegnato per far fronte esclusivamente ai soli debiti pregressi, determinando l'incertezza del pieno soddisfacimento, a fronte della originaria e piena responsabilità dell'ASOM e differenziando, in modo irragionevole, la posizione dei creditori divenuti tali posteriormente al d.l. n. 277 del 2004 rispetto a quella dei creditori che vantavano diritti sorti anteriormente. Né l'affidamento sulla responsabilità dell'ASOM può reputarsi messo a rischio dalla sopravvenienza della legge reg. n. 39 del 2004 che è entrata in vigore solo il 22 gennaio 2005, non influendo sul contrario affidamento legittimamente maturato in forza del d.l. n. 277 del 2004 in quanto la tutela del legittimo affidamento è principio proprio dello Stato di diritto per cui, legiferando in contraddizione con lo stesso, il legislatore statale e quello regionale hanno violato i limiti della discrezionalità legislativa.

Keywords

  • Responsabilità Civile
  • Regione Piemonte
  • Ordine Mauriziano
  • Scissione
  • Debiti
  • Illegittimità Costituzionale

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