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Abstract

La Legge Organica sulle Università, senza che lo preveda la normativa concordataria, introduce una differenza di trattamento tra le Università private laddove esclude dall'obbligo della legge di riconoscimento le Università create dalla Chiesa cattolica dopo l'Accordo con lo Stato spagnolo del 3 gennaio 1979. Tale disciplina è incostituzionale in quanto manca della giustificazione obiettiva e ragionevole che deve avere ogni differenza di trattamento per essere legittima in base all'imperativo del principio costituzionale di uguaglianza (art. 14 Cost). Invero, la legge di riconoscimento, nel caso delle università private, non può mancare in quanto la sua funzione è quella di garantire la qualità dell'insegnamento e della ricerca e, in generale, dell'insieme del sistema universitario.

Keywords

  • Università Private
  • Legge Organica
  • Obbligo Riconoscimento
  • Università della Chiesa Cattolica
  • Esenzione
  • Differenza di trattamento
  • Giustificazione Obiettiva
  • Mancanza
  • Principio di Uguaglianza
  • Violazione
  • Sussistenza

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