Scuole non statali o confessionali
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Abstract
Poiché l'art. 1, comma 4, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, ("Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione") palesa, anche nella sua parte finale, un evidente favor per il superamento graduale (ma, allo stesso tempo, organico) dei vecchi ordinamenti, i quali sono destinati a far posto ai nuovi secondo una logica ispirata ai principi di gradualità ed organicità, esso comporta, quali conseguenze, che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità (e che siano, allo stesso tempo, interessati da interventi di riordino normativo), la parità scolastica non «può» ma «deve» essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe. Presupposto indefettibile per il riconoscimento della parità scolastica a corsi di nuova istituzione è, infatti, che ciò avvenga secondo un principio di organicità, principio che verrebbe vulnerato laddove si ammettesse, nello stesso momento storico, la inorganica costituzione di una nuova classe prima, sulla base del nuovo ordinamento e, allo stesso tempo, di nuove classi successive alla prima, sulla base del vecchio ordinamento. Inoltre, la normativa richiamata, laddove postula il principio generale della costituzione di «corsi completi», non deve essere intesa nel senso di ammettere la indiscriminata possibilità di istituire ex novo classi successive alla prima relative a indirizzi che la stessa normativa scolastica primaria e secondaria ha ritenuto di voler superare per il tramite dell'istituzione di nuovi ordinamenti di studi: al contrario, il generale riferimento alla nozione di «corsi completi» deve essere letto in relazione al periodo successivo, laddove si esclude, in via di principio, la riconoscibilità della parità in relazione a singole classi, fatta salva l'ipotesi di istituzione ex novo di nuovi corsi completi. Il principio della libertà nell'iniziativa economica, nel settore del riconoscimento della parità scolastica, deve essere coordinato con il concomitante principio (di pari rango costituzionale) secondo cui la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse la piena libertà, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Pertanto, l'indubbio favor costituzionale per il principio dell'iniziativa economica non può condurre a un indiscriminato ed ansistemico vantaggio in favore di coloro che operano nel settore dell'istruzione, in specie laddove tale vantaggio postuli una ingiustificabile deroga a principi e limiti posti a presidio di altri interessi e valori di pari rango costituzionale.
Keywords
- Scuole Non Statali o Confessionali
- Parità Scolastica
- Inammissibilità
- Libertà Economica e di Insegnamento
- Bilanciamento