Insegnanti di religione

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Abstract

Ai fini concorsuali, l'insegnamento della religione costituisce a tutti gli effetti una esperienza docente di cui l'Amministrazione, nell'ambito della propria discrezionalità, deve tenere conto al pari di quella acquisita in altre materie, senza che ciò implichi la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, merito e capacità. Infatti, la Legge Organica sull'Educazione n. 2 del 2006, rinviando agli Accordi con la Chiesa cattolica e con gli altri culti, non innova in punto e quindi la materia di "religione e storia delle religioni" ha la stessa considerazione delle altre materie. Inoltre, i professori di religioni sono professori a contratto ma pur sempre nel rispetto dei principi di uguaglianza, merito e capacità; invero, il fatto che la contrattazione di tali docenti sia subordinata alla previa dichiarazione di volontà dell'autorità ecclesiastica non riguarda l'esperienza di insegnamento, ma l'accesso alla funzione.

Keywords

  • Insegnanti Religione
  • Didattica
  • Fini Concorsuali
  • Insegnamento Altre Discipline
  • Equivalenza
  • Professori a Contratto
  • Uguaglianza
  • Merito
  • Capacità
  • Osservanza
  • Autorità Ecclesiastica
  • Irrilevanza

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