Separazione personale e divorzio
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Abstract
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche per contrasto con gli artt. 3, 7, 8 e 29 della Costituzione in quanto, in ragione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, determinerebbe un assoluto e irragionevole pregiudizio "per i cittadini che avevano esercitato una comune libera opzione in favore del matrimonio religioso", giacché - come precisato più volte dalla Corte Costituzionale - il diritto all'indissolubilità del vincolo matrimoniale non rientra nel novero di quelli costituzionalmente garantiti.
Keywords
- Matrimonio e Famiglia
- Separazione
- Divorzio
- Cessazione Effetti Civili
- Legittimità Costituzionale
- Infondatezza
- Motivo