Diffamazione
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Abstract
Il segreto di Stato può essere opposto solo dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio; esso è posto a tutela di interessi squisitamente pubblici, correlati alla sicurezza, alla indipendenza, al prestigio, appunto, dello Stato. E se i fatti coperti da tale segreto non possono essere rivelati alla autorità giudiziaria, ovviamente non possono essere rivelati neanche ad un giornalista. Al giornalista è consentita, nei confronti del giudice o del PM, la opposizione del solo segreto professionale; ma tale opposizione semplicemente lo legittima a non rivelare la fonte della notizia di cui egli sia venuto in possesso, ma non garantisce certamente la rispondenza al vero della notizia stessa. Se tale fonte è un (infedele) funzionario dello Stato, il giornalista può tutelarlo, opponendo il segreto professionale, ma, così facendo, assume il rischio derivante dalla impossibilità di provare la notizia che ha diffuso (nella specie, relativa alla pubblicazione di un articolo dal carattere diffamatorio nei confronti di un imam, accusato di aver pronunciato frasi che giustificavano l'uccisione di occidentali ma non di musulmani, la Corte ha confermato quanto disposto dalla Corte di appello che, preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato, aveva comunque condannato il giornalista).
Keywords
- Tutela Penale e Fattore Religioso
- Diffamazione
- Stampa
- Reato
- Prova Relativa
- Ricorrenza Reato