Estradizione

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Abstract

Il divieto di estradizione per il rischio di soggezione ad atti di persecuzione o discriminazione per ragioni religiose (art. 705, comma 2 c.p.p.) opera solo quando tale rischio sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, poiché non rilevano situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (cassata, nella specie, la decisione dei giudici di appello che avevano dichiarate sussistenti le condizioni per l'estradizione di un cittadino egiziano di religione cristiana copta. A detta della Corte, i giudici del merito avevano dato atto, quale contesto appartenente al notorio, della presenza in atto di vicende, qualificate politico-istituzionali, e pertanto direttamente afferenti la condotta e l'orientamento di momenti istituzionali pubblici, definite convulse, ma poi non avevano approfondito il dato contestuale per verificare se questo, proprio in relazione all'appartenenza dell'estradando a minoranza religiosa oggetto di attacchi e violenze non controllate, non controllabili, o addirittura agevolate, da parte delle istituzioni o di sue articolazioni, potesse avere un immediato, almeno seriamente verosimile, riverbero sulla futura espiazione di pena del cittadino egiziano).

Keywords

  • Tutela Penale e Fattore Religioso
  • Divieto Estradizione

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