Sistema penitenziario

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Abstract

Benché tra le "indispensabili esigenze di vita" alla cui sussistenza l'art. 284 c.p.p., comma 3, subordina la possibilità di ottenere l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedervi rientrino anche i bisogni spirituali e religiosi deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e facoltà, quali lo svolgimento di attività di volontariato.

Keywords

  • Tutela Penale e Fattore Religioso
  • Sistema Penitenziario
  • Arresti Domiciliari
  • Volontariato
  • Incompatibilità

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