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Abstract

Data la notoria incapacità delle forze di polizia di garantire adeguata protezione in ipotesi di applicazione della Sharia (cfr. informazioni presenti sul sito dell'UNHCR inerenti al Benin, www.unhcr.org) una vicenda tale da esporre il reclamante, in ipotesi di rimpatrio, ad un pericolo concreto alla propria incolumità, (avendo questo avuto un bambino dalla figlia di un Imam e vigendo in Benin la "Sharia", in forza della quale sono punibili le relazioni sessuali svoltesi al di fuori del matrimonio) giustifica il diritto ad ottenere dallo Stato italiano la protezione umanitaria. Ritiene la Corte che tale mancanza di protezione concreti un serio motivo di carattere umanitario (ex art. 5, co. VI decreto legislativo n. 286/1998), rischiando lo straniero di essere rinviato verso uno Stato nel quale, a cagione della propria condizione personale, non sia adeguatamente protetto dalla persecuzione (art. 19).

Keywords

  • Tutela Penale e Fattore Religioso
  • Protezione Umanitaria
  • Sharìa
  • Ricorrenza

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